Quando avviene una nascita è obbligatorio presentare la dichiarazione per l’iscrizione del neonato:
nel registro degli atti di nascita;
nell’anagrafe del Comune di residenza della madre.
La denuncia di nascita può essere effettuata:
• da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro;
in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata;
• da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro
in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico (autenticata da un notaio), con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espersso il consenso ad essere nominato/i;
• da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale dl nascituro
Può essere resa indistintamente da:
uno dei due genitori
un loro procuratore speciale
medico o ostetrica o altra persona che ha assistito al parto
Attribuzione del nome e del cognome
E’ vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
Il nome deve corrispondere al sesso del bambino e può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre e in tal caso tutti gli elementi del nome saranno riportati nei certificati e nei documenti del bambino. Gli elementi onomastici possono essere eventualmente separati dalla virgola ma in quest’ultimo caso, solo il nome o i nomi che precedono la virgola saranno indicati nelle certificazioni e nei documenti.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 27.04.2022, i genitori possono attribuire al bambino italiano, in occasione della dichiarazione di nascita, in alternativa:
– solo il cognome paterno
– solo il cognome materno
– il cognome paterno seguito da quello materno (doppio cognome)
– il cognome materno seguito da quello paterno (doppio cognome)
Quando entrambi i genitori sono cittadini stranieri, il nome e il cognome sono stabiliti dalla Legge dello Stato di appartenenza.
Dove ci si deve rivolgere:
• presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento),
• presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento),
• presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento),
• presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall'evento),
• presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune; in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall'evento),
• presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall'evento)
attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto
valido documento di riconoscimento del dichiarante
i genitori stranieri che non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore
La formazione dell'atto di nascita del minore
entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è avvenuta il parto
entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune dove è avvenuto il parto
entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune;
in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre.
I genitori non uniti in matrimonio che intendono riconoscere entrambi il figlio devono presentarsi congiuntamente.
La donna che decide di non essere nominata come madre del neonato, deve manifestare la sua volontà all’Ostetrica che le presta assistenza medica. Normativa di riferimento
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Ordinamento di Stato civile
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Nuovo regolamento anagrafico della popolazione
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico sulla documentazione amministrativa