Ordinanza n. 146 del 07/10/2024
AUTORIZZA
L’accensione degli impianti di riscaldamento, a decorrere da MARTEDI 08 OTTOBRE 2024, con l’osservanza delle disposizioni di seguito indicate, come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 16.4.2013 n.74 :
1) Gli impianti termici possono essere attivati per una durata non superiore a 7 ore giornaliere;
2) La durata di attivazione degli impianti deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
3) I valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dall’art. 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 74 (20°C + 2°C di tolleranza ad eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per i quali è prevista la temperatura massima di 18°C + 2°C di tolleranza);
4) Le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non si applicano agli edifici di cui ai commi 5 e 6 dell’art.4 del citato D.P.R. 16.4.2013 n. 74.