Operatori del settore
Definizione
Nel Comune di Malnate, un “esercizio di vicinato” è un negozio nel quale viene svolta attività di commercio al dettaglio su una superficie di vendita inferiore o pari a mq. 250.
Per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra).
La superficie di vendita di MERCI INGOMBRANTI, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dall’ art. 8 e dall’ art. 9 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 per l’intera ed effettiva superficie di vendita.
L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
Titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività
Per esercitare l’attività è necessario presentare la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) esclusivamente in modalità telematica utilizzando la piattaforma camerale “Impresa in un giorno”.
Procedimento
Una volta acquisita la S.C.I.A., l’Ufficio verifica la completezza della documentazione richiedendo, se necessarie, eventuali integrazioni. L’attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA in modalità telematica.
Nei successivi 60 giorni il Comune verifica la corrispondenza alla normativa di quanto dichiarato e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990).
Oneri
Diritti sanitari
I diritti sanitari sono dovuti ogni volta che si presenta la SCIA, tranne quando viene segnalata la cessazione della attività.
Il versamento di €. 51,80 deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 10852218 intestato all’Azianda Sanitaria Locale della Provincia di Varese – Servizio Tesoreria – Via O.Rossi n. 9 – 21100 Varese, con causale “SCIA – c.d.c. n. 15022101”.
Diritti di istruttoria
I diritti di istruttoria a favore del Comune di Malnate sono pari ad €. 20,00 da versare tramite PagoPA.
Definizione
Nel Comune di Malnate, si definiscono medie strutture di vendita gli esercizi di vendita al dettaglio con superficie fino a 2500 mq.
L’apertura di una media struttura di vendita è soggetta ad autorizzazione.
Oneri
Diritti sanitari
I diritti sanitari sono dovuti ogni volta che si presenta la SCIA, tranne quando viene segnalata la cessazione della attività.
Il versamento di €. 51,80 deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 10852218 intestato all’Azianda Sanitaria Locale della Provincia di Varese – Servizio Tesoreria – Via O.Rossi n. 9 – 21100 Varese, con causale “SCIA – c.d.c. n. 15022101”.
Diritti di istruttoria
I diritti di istruttoria a favore del Comune di Malnate sono pari ad €. 20,00 da versare tramite PagoPA.
Definizione
Sono vendite straordinarie:
Queste vendite possono essere effettuate anche nella particolare modalità definita “vendita sottocosto”. Durante queste vendite il negoziante offre reali ed effettive condizioni favorevoli di acquisto dei propri prodotti.
Le disposizioni sulle vendite straordinarie si applicano alle attività di vendita al dettaglio e alle attività in cui la vendita è presente, anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.
Vendite sottocosto
La vendita sottocosto è una particolare modalità di effettuazione delle vendite straordinarie.
Si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo, purché documentati, secondo la definizione contenuta nell’ articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
La vendita sottocosto può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno e deve essere comunicata al Comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni, ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non sono trascorsi almeno venti giorni dalla precedente, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno.
SPID e firma digitale
SCIA/autorizzazione per l'esercizio dell'attività
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Diritti di istruttoria: €. 20,00 da versare tramite PagoPA