I contribuenti che siano in ritardo o siano incorsi in errori nel versamento del tributo e/o nella presentazione della dichiarazione, nei casi in cui sia obbligatorio presentarla, possono pagare in ritardo, integrare il pagamento e/o presentare la dichiarazione o rettificarla, con il pagamento dell'importo dovuto e delle sanzioni e degli interessi in misura ridotta rispetto alla misura prevista in sede di accertamento.
In caso di omesso o insufficiente versamento, il contribuente può versare l’imposta unitamente alle sanzioni ridotte e agli interessi nelle misure riportate come in allegato.
E’ necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi, e comunicare l’avvenuto versamento all’ufficio tramite apposito modello.
Il contribuente calcola autonomamente quanto dovuto in ravvedimento per il caso di ritardato o parziale versamento in ragione delle sanzioni e degli interessi previsti in base ai giorni di ritardo.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito, contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Compilazione del modulo COMUNICAZIONE DI RAVVEDIMENTO da inviare all'ufficio Tributi.
Il ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. a seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
E' possibile effettuare il versamento spontaneo con il ravvedimento operoso e sanare la posizione entro 5 anni dalla scadenza del termine di pagamento.