Seguici su
Cerca

Unioni Civili

Servizio attivo


A chi è rivolto

Possono chiedere l’unione civile persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire.

Per i cittadini italiani non occorre produrre alcuna documentazione in quanto sarà acquisita d’ufficio. I cittadini stranieri dovranno allegare in originale alla richiesta di appuntamento un nulla osta rilasciato dalla competente autorità diplomatica del proprio Paese presente in Italia (Consolato) dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile (art. 116 del c.c.). Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento della unione civile, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000. Il documento deve contenere le generalità complete dell’interessato e deve essere in regola con le disposizioni relative alla legalizzazione o ad eventuali specifiche convenzioni in materia.

Descrizione

La legge 20 maggio 2016 n. 76 ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto dell’Unione Civile tra persone dello stesso sesso. Dopo un primo periodo transitorio, in data 11 febbraio 2017, sono stati emanati i decreti attuativi della Legge n.76/2016.

La coppia, formata da due persone maggiorenni dello stesso sesso, può scegliere liberamente il Comune a cui rivolgersi per costituire l’unione civile, indipendentemente dal Comune di residenza.

Al fine di costituire un’unione civile ai sensi della citata legge due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente, richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

Richiesta di costituzione Unione Civile
Modulo comunicazione testimoni

Nel caso in cui uno dei due richiedenti o entrambi fossero impossibilitati a recarsi presso la Casa Comunale, dovrà essere prodotta una Procura Speciale in cui venga indicata una persona che sottoscriverà il verbale di richiesta costituzione unione civile davanti all’ufficiale di stato civile, per conto della persona non presente (uno o ambedue i richiedenti).

L’ufficiale dello stato civile eseguirà, entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale (su cui dovrà essere apposta una marca da bollo Euro 16,00 a carico dei richiedenti), tutte le verifiche necessarie per accertare che non sussistano impedimenti alla costituzione dell’unione civile che dovrà essere costituita entro i successivi 180 giorni.

E’ possibile costituire l’unione civile anche in un Comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta di costituzione dell’unione civile.

Alla celebrazione dovranno essere presenti due testimoni, maggiorenni, con documento di identità in corso di validità.

Le parti possono scegliere un cognome comune e anteporlo o posporlo al proprio.

Il cognome scelto NON comparirà nelle certificazioni anagrafiche e di stato civile e pertanto non ci sarà variazione del codice fiscale.

Le parti possono dichiarare, al momento della costituzione dell’unione civile, di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali (art. 162 c.c.).

In assenza di scelta esplicita il regime patrimoniale è costituito dalla comunione dei beni. (art. 159 c.c.).

Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede.(art. 30 Legge 215/95).

Una volta costituita l’Unione Civile non è necessario avere la medesima residenza anagrafica ma è possibile mantenere eventuali residenze diverse.

Impedimenti alla costituzione dell’unione civile
Cause impeditive per la costituzione dell’unione civile:

la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso
l’interdizione di una delle parti per infermità di mente
la sussistenza tra le parti di rapporti di parentela, affinità ed adozione di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile zio e nipote e zia e nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87
la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte
La sussistenza di una delle sopra elencate cause impeditive, comporta la nullità dell’unione civile.

Chi ha contratto matrimonio o unione civile all’estero

Il matrimonio, o altro istituto analogo, costituito all’estero tra cittadini italiani dello stesso sesso, residenti in Italia produce gli stessi effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana.

La trascrizione in Italia nei registri delle unioni civili dell’atto di matrimonio estero o altro istituto analogo, (originale o copia conforme tradotta e legalizzata a norma di legge) può avvenire:

tramite invio da parte dell’autorità consolare italiana dello Stato di celebrazione
consegna da parte degli interessati (o da persona munita di delega)
Attenzione: Le informazioni sopra riportate rivestono carattere generale e, data la molteplice casistica, potrebbero non essere perfettamente adattabili a tutti i provvedimenti emessi all’estero. In caso di dubbio, si consiglia di prendere contatto con l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di Malnate ai recapiti sopra indicati.

In allegato il Modulo per la richiesta di trascrizione.

Come fare

E' necessario rivolgersi ad un ufficio di stato civile di un Comune italiano.

Chi intende costituire un'Unione civile deve darne comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile di un Comune a loro scelta, tramite compilazione di apposita dichiarazione.

L'Ufficiale dello Stato civile comunicherà immediatamente la data in cui entrambi le parti potranno sottoscrivere il processo verbale di richiesta di Unione civile, che dovrà essere  sottoscritta/o contemporaneamente e congiuntamente da entrambi le parti, all’Ufficiale dello Stato civile in un Comune di loro scelta.

La richiesta di costituzione dell'Unione civile può essere fatta anche da persona che ne ha avuto speciale incarico (procura speciale) delle parti.

 

Nell'istanza deve essere indicata la scelta del regime patrimoniale della coppia (separazione o unione dei beni), e se si opta per un cognome comune; entrambe tali indicazioni dovranno essere riportate sull'atto di costituzione dell'unione civile.

Ricevuta la richiesta di costituzione dell'Unione civile, L'Ufficiale dello Stato civile redige un processo verbale, in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta. Il processo verbale dovrà essere sottoscritto dai richiedenti e dall'ufficiale dello stato civile.

 

Cosa serve

Occorre compilare apposita istanza e allegare documenti di identità.

 

Nel caso di cittadini stranieri, devono presentare il nulla osta all’unione civile rilasciato dall'autorità straniera competente (consolato straniero in Italia). Il nulla osta dovrà fare esplicito riferimento all’Unione o Matrimonio tra persone dello stesso sesso. L’eventuale impedimento alla costituzione di un’unione tra persone dello stesso sesso attestato dall’autorità straniera non è causa di impedimento alla costituzione dell’Unione civile.

 

L'Ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni ricevute e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'Unione civile. Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale. Della conclusione dei controlli l’ufficiale dello Stato civile deve dare formale comunicazione agli interessati.

 

Cosa si ottiene

La celebrazione di un'unione civile.

Dell'avvenuta unione l'Ufficiale dello Stato civile potrà rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, un'attestazione, riportante i dati anagrafici e la residenza degli uniti civilmente e dei testimoni, e il regime patrimoniale scelt

Tempi e scadenze

L'unione civile deve essere costituita entro 180 giorni dalla conclusione delle verifiche delle dichiarazioni ricevute.

L'Unione civile è costituita, nel giorno prescelto, alla presenza di due testimoni e davanti all'ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un presidente di circoscrizione, il segretario comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale. L’ufficiale di stato civile deve indossare la fascia tricolore.

Accedi al servizio

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 08/03/2024, 11:23

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona