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Assegno di maternità

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Assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al CAF per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore.


A chi è rivolto

A tutte le madri non lavoratrici e residenti nel Comune di Malnate

Descrizione

L’assegno di maternità è un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al CAF (nello specifico CGIL e CISL di Malnate convenzionati con il Comune di Malnate)

per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

L’assegno è rivalutato ogni anno in base agli indici ISTAT e spetta per ogni figlio, quindi in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

L’assegno di maternità viene pagato dall’INPS successivamente alla trasmissione della domanda da parte del comune di residenza.

Come fare

La domanda per l'assegno di maternità, per i cittadini residenti, va presentata al CAF della CGIL e CISL di Malnate convenzionate con il Comune, necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

E' necessario allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva sulla situazione socio-economica o attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica) con redditi riferiti all'anno precedente a quello della presentazione della domanda.

Ai fini della dichiarazione ISEE è possibile ricevere assistenza da parte dei CAF presenti sul territorio del Comune di Malnate.

Cosa serve

  • cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione Europea, ovvero cittadinanza di uno stato non aderente all'Unione Europea per le straniere che siano in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno;
  • residenza anagrafica nel Comune di Malnate;
  • assenza o insufficienza del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità;
  • redditi o patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre alla data della domanda non superiori al valore della situazione economica (ISEE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

Cosa si ottiene

Concessione di un contributo mensile per la durata di 5 mesi

Tempi e scadenze

La domanda va presentata necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 10/05/2024, 13:01

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