-
Le MANIFESTAZIONI di pubblico spettacolo consistono nello svolgimento in area pubblica, privata, o in un locale, comunque aperti al pubblico, di un pubblico spettacolo o trattenimento ai sensi degli artt. 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
L’organizzatore della manifestazione deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) diversificata in base alla capienza di pubblico (finio a 200 persone o superiore a 200 persone).
Se la manifestazione viene organizzata su area pubblica dovrà preventivamente essere richiesta concessione per l’occupazione di suolo pubblico mediante apposito modello da presentarsi al Comando di Polizia Locale.
Con riferimento ai limiti di rumorosità, il vigente “Regolamento comunale sul controllo, contenimento e abbattimento dell’inquinamento acustico” stabilisce che il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei limiti di legge è consentito dalle ore 9.00 alle ore 23.30; può essere richiesta deroga presentando l’apposito modello 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione.
In relazione ai luoghi di svolgimento e alle attrezzature installate si distinguono:
Nella SCIA devono essere specificate le attività svolte all’interno della manifestazione come, ad esempio, manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza), installazione di attrezzature dello spettacolo viaggiante per le quali è necessaria la licenza ai sensi dell’art. 69 TULPS, somministrazione di alimenti e bevande per la quale è necessario presentare SCIA – mod. A con finalità di notifica igienico-sanitaria.
Ai sensi dell’art. 18 TULPS l’organizzatore, almeno 3 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, deve darne comunicazione al Questore.
-
SCIA/Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione
-