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Acconciatori / Estetisti / Tatuaggi / Piercing

Servizio attivo

Acconciatori, estetisti, tatuatori, piercing


A chi è rivolto

Operatori del settore

Descrizione

Acconciatori

Definizione

L’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare (Art. 2 legge 17 agosto 2005 n.174).

Non è necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività di commercio al dettaglio, di cui al Decreto Legislativo 114/98, ed alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6, per vendere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie (cfr. Regolamento Regionale 28 novembre 2011, n. 6. art. 2 comma 3).

Requisiti per l’esercizio dell’attività

Requisiti morali

Il titolare di impresa individuale,  i soggetti indicati nell’articolo 2 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, l’eventuale altro responsabile tecnico devono possedere i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia).

Requisiti professionali

In ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura, deve essere designato almeno un responsabile tecnico.

Il responsabile tecnico deve essere in possesso dell’abilitazione professionale di cui all’art. 3 della Legge 17 agosto 2005, n. 174.

Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell’esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell’attività.

In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare/legale rappresentante dell’esercizio deve designare un sostituto in possesso del requisito professionale.

Requisiti di idoneità dei locali

L’acconciatore può esercitare l’attività esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie, e dotati di specifica destinazione d’uso.

Titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività

Per esercitare l’attività è necessario presentare la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) esclusivamente in modalità telematica utilizzando la piattaforma camerale “Impresa in un giorno”.

Procedimento

Una volta acquisita la S.C.I.A., l’Ufficio verifica la completezza della documentazione, richiedendo nel caso eventuali integrazioni. L’attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA in modalità telematica.

Nei successivi 60 giorni il Comune verifica la corrispondenza alla normativa di quanto dichiarato e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990).

Oneri

Diritti sanitari

I diritti sanitari sono dovuti ogni volta che si presenta la SCIA,  tranne quando viene segnalata la cessazione della attività.

Il versamento di €. 51,80 deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 10852218 intestato all’Azianda Sanitaria Locale della Provincia di Varese – Servizio Tesoreria – Via O.Rossi n. 9 – 21100 Varese, con causale “SCIA – c.d.c. n. 15022101”.

Diritti di istruttoria

I diritti di istruttoria a favore del Comune di Malnate sono pari ad €. 20,00 da versare tramite PagoPA.


Estetisti

Definizione

L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Le imprese artigiane esercenti l’attività di estetista possono vendere alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza necessità di presentare la segnalazione certificata di inizio attività di commercio al dettaglio, di cui al Decreto Legislativo 114/98, ed alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6.

Requisiti per l’esercizio dell’attività

Requisiti morali

Il titolare di impresa individuale,  i soggetti indicati nell’articolo 2 comma 3 del DPR 3 giugno 1998, n. 252, il responsabile tecnico (se persona diversa dai soggetti precedentemente indicati) devono possedere i requisiti previsti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia).

Requisiti professionali

In ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista, deve essere designato almeno un responsabile tecnico.

Il responsabile tecnico deve essere in possesso dell’abilitazione professionale di cui all’art. 3 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.

In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare/legale rappresentante dell’esercizio deve designare un sostituto in possesso del requisito professionale.

Requisiti di idoneità dei locali

I locali devono possedere i requisiti urbanistico edilizi ed igienico sanitari previsti dalle norme vigenti.

Titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività

Per esercitare l’attività è necessario presentare la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) esclusivamente in modalità telematica utilizzando la piattaforma camerale “Impresa in un giorno”.

Eventuali SCIA presentate tramite PEC verranno rifiutate, pertanto la ricevuta generata automaticamente dal sistema non produce alcun effetto amministrativo.

Procedimento

Una volta acquisita la S.C.I.A., l’Ufficio verifica la completezza della documentazione, richiedendo nel caso eventuali integrazioni.

L’attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA in modalità telematica.

Nei successivi 60 giorni il Comune verifica la corrispondenza alla normativa di quanto dichiarato e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990).

Oneri

Diritti sanitari

I diritti sanitari sono dovuti ogni volta che si presenta la SCIA,  tranne quando viene segnalata la cessazione della attività.

Il versamento di €. 51,80 deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 10852218 intestato all’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese – Servizio Tesoreria – Via O.Rossi n. 9 – 21100 Varese, con causale “SCIA – c.d.c. n. 15022101”.

Diritti di istruttoria

I diritti di istruttoria a favore del Comune di Malnate sono pari ad €. 20,00 da versare tramite PagoPA.


 

Tatuaggi e Piercing

Definizione

Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo mediante l’introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l’ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

Si definisce piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

Titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività

Per esercitare l’attività è necessario presentare la S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) esclusivamente in modalità telematica utilizzando la piattaforma camerale “Impresa in un giorno”.

Eventuali SCIA presentate tramite PEC verranno rifiutate, pertanto la ricevuta generata automaticamente dal sistema non produce alcun effetto amministrativo.

Procedimento

Una volta acquisita la S.C.I.A., l’Ufficio verifica la completezza della documentazione, richiedendo nel caso eventuali integrazioni.

L’attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della SCIA in modalità telematica.

Nei successivi 60 giorni il Comune verifica la corrispondenza alla normativa di quanto dichiarato e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della legge n. 241/1990).

Oneri

Diritti sanitari

I diritti sanitari sono dovuti ogni volta che si presenta la SCIA,  tranne quando viene segnalata la cessazione della attività.

Il versamento di €. 51,80 deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 10852218 intestato all’Azianda Sanitaria Locale della Provincia di Varese – Servizio Tesoreria – Via O.Rossi n. 9 – 21100 Varese, con causale “SCIA – c.d.c. n. 15022101”.

Diritti di istruttoria

I diritti di istruttoria a favore del Comune di Malnate sono pari ad €. 20,00 da versare tramite PagoPA.

Come fare

Cosa serve

SPID e firma digitale

Cosa si ottiene

SCIA per l'esercizio/modifica dell'attività

Tempi e scadenze

-

Quanto costa

€. 20,00 da versare tramite Pago PA

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 21/02/2024, 11:56

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