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Sale giochi

Servizio attivo


A chi è rivolto

Operatori del settore

Descrizione

La SALA GIOCHI è un pubblico esercizio dove sono messi a disposizione dei clienti apparecchi meccanici (biliardo, calcio-balilla, flipper, ecc.), congegni automatici, semiautomatici ed elettronici (newslot, videogiochi, ecc.) da trattenimento e da gioco di abilità.

Sono giochi leciti gli apparecchi da trattenimento presenti nell’articolo 110, comma 6 e comma 7 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/07/2011 fissa i limiti numerici di apparecchi installabili in relazione alla superficie autorizzata dell’esercizio, e stabilisce la relazione numerica tra i giochi che danno origine a vincite (art. 110 comma 6 TULPS) e quelli di altre tipologie (art. 110 comma 7 TULPS).

Come fare

Una volta acquisita la S.C.I.A., l'ufficio verifica la completezza della documentazione richiedendo, se necessario, eventuali integrazioni.

L'attività può essere avviata immediatamente dopo la presentazione della S.C.I.A., purché formalmente completa di tutti gli elementi richiesti.

Nei successivi 60 giorni il Comune verifica la corrispondenza alla normativa di quanto dichiarato e, qualora dovessero essere riscontrate irregolarità, ordina il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che sia possibile regolarizzarla entro un breve periodo di tempo (art. 19 della Legge n. 241/1990).

Cosa serve

Requisiti morali

I soggetti che intendono svolgere tale attività devono possedere i requisiti previsti:

Requisiti di idoneità dei locali

I locali adibiti a sala giochi devono rispettare le vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali.

Requisiti di sicurezza

I locali devono essere conformi alle disposizioni del Decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 - "Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande".

Titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività

Per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA per installazione di videogiochi o giochi leciti, come previsto dall'art. 86 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dall'art. 19 della Legge n. 241/1990.

Se vengono installati apparecchi descritti nell'articolo 110, comma 6, lettera b) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (o "VLT") è necessario possedere l’autorizzazione rilasciata dal Questore (Decreto Direttoriale 22/02/2010, della Circolare Ministeriale 19/04/2012 e della Circolare dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 16/06/2010, n. 2010/21055/Giochi/ADI).

È obbligatorio esporre all’esterno di ogni apparecchio: il regolamento (denominazione e breve descrizione del gioco e delle combinazioni vincenti), il tariffario (costo di una singola partita) e, per gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6, il divieto di utilizzo da parte dei minori di anni 18.

In caso di installazione di giochi di qualunque tipo, compresi quelli delle carte, è sempre obbligatorio esporre la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore.

Cosa si ottiene

SCIA per l'esercizio dell'attività

Tempi e scadenze

-

Accedi al servizio

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 22/02/2024, 15:54

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