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Manifestazioni di pubblico spettacolo

Servizio attivo


A chi è rivolto

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Descrizione

Le MANIFESTAZIONI di pubblico spettacolo consistono nello svolgimento in area pubblica, privata, o in un locale, comunque aperti al pubblico, di un pubblico spettacolo o trattenimento ai sensi degli artt. 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Come fare

L’organizzatore della manifestazione deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) diversificata in base alla capienza di pubblico (finio a 200 persone o superiore a 200 persone).

Se la manifestazione viene organizzata su area pubblica dovrà preventivamente essere richiesta concessione per l’occupazione di suolo pubblico mediante apposito modello da presentarsi al Comando di Polizia Locale.

Con riferimento ai limiti di rumorosità, il vigente “Regolamento comunale sul controllo, contenimento e abbattimento dell’inquinamento acustico” stabilisce che il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei limiti di legge è consentito dalle ore 9.00 alle ore 23.30; può essere richiesta deroga presentando l’apposito modello 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione.

In relazione ai luoghi di svolgimento e alle attrezzature installate si distinguono:

  • luogo all’aperto escluso dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” in quanto non verranno installate specifiche strutture destinate allo stazionamento del pubblico, né palchi o pedane destinati agli artisti, né attrezzature elettriche e di amplificazione sonora: non è necessaria la relazione tecnica né la verifica della Commissione Comunale di Vigilanza
  • luogo all’aperto compreso nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” in quanto verranno allestite specifiche strutture destinate allo stazionamento del pubblico, nonché palchi o pedane destinati agli artisti, o attrezzature elettriche e di amplificazione sonora con capienza pari o inferiore a 200 persone: deve essere allegata relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri, che attesti la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con il citato D.M. 19 agosto 1996, la quale sostituisce le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di Vigilanza relativi alla conformità alle vigenti disposizioni in materia di igiene, sicurezza e incolumità pubblica ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR 311/2001
  • locale al chiuso con capienza pari o inferiore a 200 persone: deve essere allegata relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri, che attesti la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con il citato D.M. 19 agosto 1996, la quale sostituisce le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunale di Vigilanza relativi alla conformità alle vigenti disposizioni in materia di igiene, sicurezza e incolumità pubblica ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR 311/2001
  • luogo all’aperto che prevede l’installazione di impianti con capienza superiore a 200 persone, o locale al chiuso con capienza superiore a 200 persone: 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione deve essere richiesto il sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo allegando la documentazione necessaria come descritta nell’allegato “Elenco documentazione”.

Nella SCIA devono essere specificate le attività svolte all’interno della manifestazione come, ad esempio, manifestazioni di sorte locale (tombole, lotterie, pesche di beneficenza), installazione di attrezzature dello spettacolo viaggiante per le quali è necessaria la licenza ai sensi dell’art. 69 TULPS, somministrazione di alimenti e bevande per la quale è necessario presentare SCIA – mod. A con finalità di notifica igienico-sanitaria.

Ai sensi dell’art. 18 TULPS l’organizzatore, almeno 3 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, deve darne comunicazione al Questore.

 

Cosa serve

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Cosa si ottiene

SCIA/Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione

Tempi e scadenze

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Accedi al servizio

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 22/02/2024, 17:40

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