Agli elettori che vogliono candidarsi alle elezioni amministrative
Vademecum per la presentazione delle candidature
Premessa
Il presente vademecum vuole essere d’ausilio alla presentazione delle candidature e delle liste per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
Le istruzioni riportate in seguito, sono tratte dalla Pubblicazione del Ministero dell’Interno n. 1 anno 2023:
Si richiama inoltre l’attenzione sulla legge n. 3/2019 là dove prevede che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni i partiti, i movimenti politici e le liste dei comuni superiori ai 15.000 abitanti hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre 90 giorni prima della data di votazione.
Presentazione delle candidature
Elenco dei documenti necessari:
1) dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di Sindaco e della lista di candidati alla carica di Consigliere comunale;
2) certificati attestanti che i presentatori sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
3) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e alla carica di Consigliere comunale contenenti dichiarazione sostitutiva circa l’insussistenza della condizione di incandidabilità; la dichiarazione del candidato Sindaco deve indicare il collegamento con una o più liste presentate;
4) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
5) dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato Sindaco;
6) modello del contrassegno di lista;
7) programma amministrativo.
1) Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale; dichiarazione di presentazione della lista
Con la lista va presentato anche il candidato Sindaco.
I candidati alla carica di Consigliere comunale compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d’ordine progressivo.
Non è immediatamente ricandidabile alla carica di Sindaco chi ha già ricoperto tale carica nel medesimo Comune per due mandati consecutivi.
Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di Sindaco sia a quella di Consigliere comunale, devono essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita. Le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito.
Non è immediatamente ricandidabile alla carica di Sindaco colui che abbia ricoperto tale carica nel medesimo Comune per i due mandati consecutivi precedenti le elezioni.
Per i candidati alla carica di Consigliere comunale con cittadinanza di altro Stato dell’Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui sono cittadini.
I cittadini di altro Stato dell’Unione Europea che intendono presentare la propria candidatura a Consigliere comunale (le cariche di Sindaco e di Vice sindaco sono riservate ai soli cittadini italiani) devono essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza in Italia o averne richiesta l’iscrizione entro il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno antecedente la votazione). Oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, devono produrre:
• dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
• attestato non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità. L’attestato può essere sostituito da autodichiarazione con firma autenticata. In tal caso, per motivate esigenze, la Commissione Elettorale Circondariale potrebbe comunque richiedere l’attestato precedentemente descritto.
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (popolazione risultante al censimento 2021) ogni lista deve comprendere un numero di candidati alla carica di Consigliere comunale non superiore al numero di candidati da eleggere e non inferiore ai due terzi, quindi nel Comune di Malnate almeno 11 e non più di 16.
Le liste devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore a un terzo nè superiore ai due terzi dei candidati.
In caso di cifra decimale si arrotonda all’unità superiore il numero corrispondente a un terzo dei candidati, anche se la cifra decimale è inferiore a cinquanta centesimi.
Esempi:
Quote di genere su lista con 16 candidati: 2/3 = 10; 1/3 = 6
Quote di genere su lista con 11 candidati: 2/3 = 7; 1/3 = 4
La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta; poiché la legge non ne prescrive una specifica formulazione, sarà sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti.
Possono essere utilizzati i seguenti modelli predisposti in formato A/3 e pronti per essere stampati in fronte/retro:
• atto principale (v. modello allegato)
• atto separato (v. modello allegato)
Requisiti della dichiarazione di presentazione della lista:
a) la dichiarazione va sottoscritta, per il Comune di Malnate, da non meno di 100 e non più di 200 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti:
· il contrassegno di lista;
· il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati;
· il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori, nonché il Comune nelle cui liste elettorali essi risultano iscritti.
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (= 29° giorno antecedente la data della votazione).
NON è valida la sottoscrizione apposta alla dichiarazione di presentazione da parte dei candidati della medesima lista.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione, sotto pena di sanzioni (ammenda da 200 a 1000 euro).
b) autenticazione della firma dei sottoscrittori
Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate con le modalità di cui all’art. 21, comma 2, DPR n. 445/2000 da uno dei soggetti di cui all’art. 14 L. 53/1990 e successive modificazioni.
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.
In mancanza di una contraria disposizione normativa, i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni.
c) indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento
La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere (nei Comuni superiori a 15.000 ab.) anche l’indicazione di due delegati, incaricati di:
• assistere alle operazioni di sorteggio delle liste;
• designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l’Ufficio centrale;
• dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco.
Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.
2) Certificati attestanti che i presentatori (sottoscrittori) sono iscritti nelle liste elettorali del Comune
Ogni lista deve essere corredata dai certificati comprovanti l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune. I certificati potranno anche essere collettivi – cioè redatti in unico atto.
3) Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e alla carica di Consigliere comunale
Con la lista dei candidati deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura sia del candidato alla carica di Sindaco (v. modello allegato), sia dei singoli candidati alla carica di Consigliere comunale (v. modello allegato), le quali devono contenere anche la dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 – attestante che il candidato stesso non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge.
Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, inoltre:
– di non aver accettato la candidatura in altri comuni
– il collegamento con la lista o le liste presentate per l’elezione del Consiglio comunale.
Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.
Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte e autenticate secondo le modalità già descritte. Per i candidati che si trovino all’estero l’autenticazione deve essere effettuata da un’ Autorità diplomatica o Consolare italiana.
Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.
La relativa attestazione, ancorché negativa, dovrà essere resa nella dichiarazione di accettazione della candidatura.
Chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
4) Certificato attestante l’iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica
La produzione di tale certificato vale ad evitare che persone prive dell’elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati, falsandone i risultati; le liste elettorali di iscrizione possono appartenere ad un qualsiasi Comune della Repubblica.
5) Dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato Sindaco
Può essere utilizzato il relativo modello (v. modello allegato)
6) Contrassegno di lista
Il modello del contrassegno, circoscritto da un cerchio, dovrà essere presentato in triplice esemplare su carta lucida in due misure diverse:
• 3 modelli circoscritti da un cerchio del diametro di 10 cm (per la riproduzione sul manifesto)
• 3 modelli circoscritti da un cerchio del diametro di 3 cm (per la riproduzione sulla scheda di votazione).
E’ opportuno depositare il contrassegno anche su supporto informatico nei formati “.jped” o “.pdf”.
Affinché la Commissione elettorale circondariale non ricusi il contrassegno, i presentatori dovranno evitare, nel proprio interesse, che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi.
E’ inoltre da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l’uso di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. E’ vietato anche l’uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa, simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di società senza che venga depositata apposita autorizzazione all’uso da parte della stessa società. Sono vietati inoltre i contrassegni contenenti espressioni o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie.
La lista contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, deve presentare una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.
7) Programma amministrativo
Il programma amministrativo di ciascuna lista (in n. 2 copie) deve essere obbligatoriamente consegnato all’atto della presentazione delle candidature. Una copia di tale documento verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on line del Comune.
8) Mandatario Elettorale
I candidati, nei Comuni che superano i 15.000 ab., esclusi coloro che spendono meno di Euro 2500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni, esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale.
Il candidato alla carica di Sindaco o di Consigliere comunale dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d’Appello o in mancanza del Tribunale del capoluogo di Regione e previsto dall’art. 13 della legge n. 515 del 1993, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato (v. modulo allegato). La dichiarazione dovrà essere sottoscritta e autenticata secondo le modalità già descritte.
Nessun candidato può designare alla raccolta di fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato.
Sul sito web della Corte d’Appello di Milano nell’area elettorale – Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, ulteriori informazione e in fondo alla pagina è possibile scaricare la modulistica per la nomina del mandatario elettorale e per la rendicontazione delle spese.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature debbono essere presentate a mano alla segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte. La presentazione può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista, o dai delegati di lista.
La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data di votazione.
RAPPRESENTANTI DI LISTA
La designazione, che ha carattere facoltativo, va fatta con dichiarazione scritta su carta libera e la firma dei delegati deve essere autenticata.
Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere consegnate presso ogni seggio, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati intendano designare i rappresentanti.
Le designazioni, per ciascuna sezione, devono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell’esercizio della funzione ad essi demandata.
Si ritiene che le designazioni per il primo turno di votazione siano valide anche per l’eventuale turno di ballottaggio.
Si tenga inoltre presente che, i delegati delle liste che partecipano al ballottaggio, hanno facoltà di designare, in occasione del secondo turno di votazione, nuovi rappresentanti in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione, nonché rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non era stata effettuata in occasione del primo turno.
Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione
La designazione può essere fatta:
1) al Segretario del Comune, entro il giovedì precedente l’elezione. In tal caso le designazioni possono essere consegnate o trasmesse per posta elettronica certificata. Se inviate per PEC e firmate digitalmente non è necessario l’autenticazione della firma.
2) al Presidente del seggio, il sabato mattina, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure il sabato pomeriggio purché prima dell’inizio dell’operazione di votazione.
Rappresentanti di lista presso l’ Ufficio centrale
La designazione deve essere presentata alla segreteria dell’Ufficio.
La legge non stabilisce alcun termine per la presentazione di tali designazioni. In analogia a quanto stabilito per gli Uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possono provvedervi sino al momento dell’inizio delle operazioni di competenza dell’Ufficio centrale.
Requisiti dei rappresentanti di lista
La legge stabilisce che i rappresentanti di lista devono essere elettori del Comune. Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato.
TURNO DI BALLOTTAGGIO
Qualora nessun candidato alla carica di Sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un turno di ballottaggio (da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data stabilita per l’elezione del primo turno) tra i due candidati che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti.
I candidati ammessi al turno di ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con altre liste rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno (v. modello allegato).
Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate all’apparentamento (v. modello allegato).
Le dichiarazioni concernenti tale ulteriore collegamento, sottoscritte ed autenticate, devono essere depositate presso la segreteria del Comune.
Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle candidature sono esenti da bollo
Presentare le candidature
Documentazione prevista per la presentazione delle candidature
La candidatura alle elezioni amministrative
La presentazione delle candidature deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data di votazione.
Ulteriori informazioni
Si ricorda inoltre che la Legge 06/07/2012, n. 96 prevede l’obbligo della dichiarazione e rendicontazione delle spese sostenute dalla totalità dei candidati sindaci e consiglieri (eletti e non eletti), da chi ha avuto contributi spese e non.
I rappresentanti delle liste dovranno raccogliere e trasmettere tutta la documentazione al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti.
Analoga rendicontazione, per le liste e per i candidati eletti, dovrà essere trasmessa alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo di Milano entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale.