Coniugi legalmente separati il cui matrimonio è stato celebrato o trascritto nel Comune di Malnate se residenti.
E’ ammessa la riconciliazione dei coniugi separati legalmente.
La riconciliazione per essere opponibile ai terzi deve essere fatta annotare sull’atto di matrimonio previa iscrizione nei registri di Stato Civile di una congiunta dichiarazione resa dai coniugi. In questa dichiarazione essi indicano la data in cui hanno convenuto di riconciliarsi tra loro.
La richiesta di rendere la dichiarazione di riconciliazione deve essere fatta nel comune in cui i coniugi hanno contratto il matrimonio o l’atto è stato trascritto.
I coniugi devono preventivamente informarsi nei normali orari d’ufficio e successivamente concordare un appuntamento per la firma dell’atto di riconciliazione, fornendo i propri dati personali, quelli relativi al matrimonio, alla separazione e al giorno della riconciliazione.
La dichiarazione di riconciliazione deve essere sottoscritta contestualmente dai due coniugi che quindi si devono presentare insieme all'appuntamento.
L'atto pubblico viene redatto immediatamente dall'Ufficiale di Stato Civile salvo non manchino documenti o informazioni essenziali. L'annotazione sull'atto di matrimonio della riconciliazione viene curata d'ufficio. La data di decorrenza della riconciliazione è quella indicata dai coniugi.
La pubblicità per i terzi decorre dall'annotazione sull'atto di matrimonio.
I coniugi devono presentarsi all'appuntamento muniti di documento d'identità.
fotocopia dei documenti d’identità dei coniugi in corso di validità
copia della sentenza/omologa della separazione solamente nel caso in cui non sia già annotata sull'atto di matrimonio
Annotazione di riconciliazione su Atto di matrimonio
immediato su appuntamento
Non è previsto nessun costo.
Normativa di riferimento