Separazioni / Divorzi

Servizio attivo


A chi è rivolto

Ai cittadini che intendono separarsi o divorziare ed hanno i requisiti per svolgere il servizio in Comune

Descrizione

Separazioni e divorzi davanti all’avvocato
L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In seguito all’entrata in vigore della Legge 6 maggio 2015, n. 55 del 26.05.2015, i termini di separazione per giungere al divorzio sono ridotti a sei mesi nel caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:

iscrizione dell’atto di matrimonio
trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
La documentazione può essere inoltrata via PEC.

Per ulteriori informazioni all’Ufficio di Stato Civile.

Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo consensuale di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando la coppia non abbia figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Gli accordi possono contenere eventuali patti aventi per oggetto l’assegno di mantenimento e divorzile.

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
residenza di uno dei coniugi
In seguito all’entrata in vigore della Legge 6 maggio 2015, n. 55 del 26.05.2015, i termini di separazione per giungere al divorzio sono ridotti a sei mesi nel caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

A decorrere dall’11/12/2014, è possibile fissare un appuntamento telefonico.

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a euro 16,00, con pagamento in contanti.

Come fare

E' necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio o al Comune di residenza dei coniugi

Cosa serve

In occasione del contatto iniziale, a seconda delle diverse fattispecie, verranno fornite le informazioni relative alla documentazione da produrre.

In allegato in fondo alla pagina, ci sono le dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate all'Ufficiale di Stato Civile.

Cosa si ottiene

Un atto di separazione o divorzio.

ATTENZIONE

Fino a quando non si è ottenuto il divorzio, il matrimonio non sarà definitivamente sciolto e le persone risulteranno regolarmente coniugate a tutti gli effetti di legge, e come tale risulterà sulla documentazione e certificazione rilasciata sia dall'ufficio di stato civile che dell'anagrafe.

La separazione non viene registrata negli archivi dell'Anagrafe della popolazione

Tempi e scadenze

Per gli accordi da concludere dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, sarà necessario fissare un appuntamento per la stesura del primo atto, a seguito del quale dovranno trascorrere almeno 30 giorni prima della stesura dell'atto conclusivo.

Quanto costa

Euro 16,00 da corrispondere all'ufficio all'atto della conclusione dell'accordo.

Accedi al servizio

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 08/03/2024, 11:34

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