L'Albo dei GIUDICI POPOLARI è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare presso la Corte d'Assise e la Corte di Assise di Appello, costituito dai nominativi dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
I cittadini italiani, con età compresa tra 30 e 65 anni, con titolo di studio di scuola media inferiore
L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.
Incompatibilità
Sono esclusi dall’ufficio di giudice popolare:
i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario
gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio
i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione
Si può presentare la domanda dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari.
La domanda, in carta libera, e corredata della copia di un valido documento di riconoscimento, potrà pervenire:
per e-mail o PEC
per fax
consegnata direttamente a cura dell’interessato presso l’ufficio anagrafe
per posta all'indirizzo: Ufficio Elettorale - Piazza Vittorio Veneto, 2 -21046 - Malnate (in questo caso la domanda dovrà pervenire entro il 31 luglio)
L'iscrizione permane fino a cancellazione d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.
essere cittadini italiani di buona condotta morale
godere dei diritti civili e politici
avere un'età compresa tra 30 e 65 anni
essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado)
Iscrizione nell'Albo dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.
La richiesta può essere presentata in qualunque momento. L'inserimento nell'albo verrà effettuato in occasione della revisione degli Albi.
Riferimenti normativi
legge 10 aprile 1951, n. 287 recante "Riordinamento dei giudizi di assise"
legge 5 maggio 1952, n. 405
legge 27 dicembre 1956, n. 1441