Associazioni
Per LOTTERIA si intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita di biglietti è limitata al territorio della provincia, l’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, non supera la somma di Euro 51.645,69 e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressiva.
Per TOMBOLA si intende la manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri (dal n. 1 al n. 90) con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero di cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi in palio non devono superare la somma di Euro 12.911,42.
Per PESCHE o BANCHI DI BENEFICENZA si intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per loro organizzazione, non si prestano per la emissione di biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non ecceda la somma di Euro 51.645,69.
Sono consentite lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza promosse da:
L'organizzatore della manifestazione di sorte locale deve presentare apposita comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato competente per territorio, ai sensi dell'art. 39 comma 13 - quinquies della L. 24 novembre 2003, n.326; decorsi 30 giorni dalla data di presentazione di detta comunicazione senza che il ministero sopraccitato abbia adottato un provvedimento, si intende comunque rilasciato il nulla osta all’effettuazione della manifestazione.
Decorsi 30 gg. dalla data di presentazione della comunicazione alla competente A.A.M.S. senza che sia intervenuto un provvedimento di diniego, e comunque almeno trenta giorni prima della data prevista per la manifestazione, gli organizzatori informano il Prefetto e il Sindaco del comune ove avrà luogo l’estrazione stessa.
Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:
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