Operatori del settore
Sono considerati SPETTACOLI VIAGGIANTI le attività spettacolari (circhi), i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti (giostre, luna park).
L’elenco dettagliato di tali attività è previsto dall’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ed è periodicamente aggiornato dal Ministero dell’Interno.
Sono escluse dalla disciplina degli spettacoli viaggianti le attività di spettacolo di strada di cui alla sezione VI del predetto elenco.
Registrazione e attribuzione codice identificativo
Per ogni nuova attrazione dello spettacolo viaggiante, fra quelle indicate nell’elenco, il DM 18 maggio 2007 modificato dal DM 13 dicembre 2012, prevede l’obbligo per il gestore di chiederne la registrazione e ottenere il codice identificativo.
L’istanza di registrazione può essere presentata:
L’esercizio di spettacoli viaggiante è soggetto a licenza ai sensi dell’art. 69 del T.U.LL.P.S., nonché a concessione di suolo pubblico.
Compilazione di apposito modello e relativi allegati
Licenza per la realizzazione di spettacoli viaggianti.
Per ottenere l'autorizzazione è necessario presentare la domanda completa di tutti gli allegati almeno 20 giorni prima dell'inizio degli spettacoli.